ConvenzioneParte II

Art. 11

In vigore dal 5 set 1974
1. Qualora l'adottato non abbia, nel caso di adozione da parte di una sola persona, la cittadinanza dell'adottante o, nel caso di adozione da parte di due coniugi, la loro comune cittadinanza, la Parte contraente di cui l'adottante o gli adottanti sono cittadini faciliterà l'acquisto della cittadinanza da parte del minore. 2. La perdita della cittadinanza che potrebbe risultare dall'adozione è subordinata al possesso o all'acquisto di una nuova cittadinanza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-05-22;357#art-c-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 11 Ratifica ed esecuzione della convenzione europea in materia di adozione di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967. — Testo vigente | Portale Normativo