Convenzione›Parte II
Art. 11
In vigore dal 5 set 1974
1. Qualora l'adottato non abbia, nel caso di adozione da parte di una sola persona, la cittadinanza dell'adottante o, nel caso di adozione da parte di due coniugi, la loro comune cittadinanza, la Parte contraente di cui l'adottante o gli adottanti sono cittadini faciliterà l'acquisto della cittadinanza da parte del minore.
2. La perdita della cittadinanza che potrebbe risultare dall'adozione è subordinata al possesso o all'acquisto di una nuova cittadinanza.
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Prourn:nir:stato:legge:1974-05-22;357#art-c-11