Art. 83

LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

In vigore dal 15 mar 1974
È autorizzata, per l'anno finanziario 1974, la spesa di lire 1.000.000.000 per il completamento di opere di pubblica utilità in applicazione dell' della legge 29 aprile 1949, n. 264, e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.
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LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24 (Art. 83 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1974.) — Testo vigente | Portale Normativo