Art. 77
LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24
In vigore dal 15 mar 1974
È autorizzata per l'anno finanziario 1974, la spesa di lire 500.000.000 per provvedere alla concessione di contributi in capitale a favore dei comuni, dei loro consorzi e degli altri enti autorizzati, ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale o aventi carattere interregionale, per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonchè delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue di cui agli del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, concernente norme delegate previste dall' della legge 4 febbraio 1963, n. 129.
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