Art. 80
LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24
In vigore dal 15 mar 1974
Sono stabiliti, per l'anno finanziario 1974, i seguenti limiti di impegno per pagamenti differiti relativi a:
1) sovvenzioni e contributi dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, da leggi speciali, e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457, lire 250.000.000;
2) concorsi e sussidi per l'esecuzione delle opere pubbliche d'interesse di enti locali nelle regioni a statuto speciale mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del primo comma dell' e del primo comma dell' della legge 3 agosto 1949, n. 589, e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, lire 208.000.000 di cui:
a) per opere stradali ai sensi dell' della citata legge n. 589 del 1949 e dell' della legge 15 febbraio 1953, n. 184, lire 12.000.000;
b) per opere elettriche ai sensi dell' della citata legge n. 589 del 1949 e della legge 22 giugno 1950, n. 480, modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 20.000.000;
c) per opere igieniche indicate agli della citata legge n. 589 del 1949, modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 170.000.000 di cui lire 150.000.000 per le opere previste dall' della legge 2 aprile 1968, n. 506;
d) per la costruzione e l'ampliamento di edifici per sedi municipali, ai sensi dell' della legge 15 febbraio 1953, n. 184, modificata dall' della legge 9 agosto 1954, n. 649, nonchè per la costruzione, sistemazione e restauro degli archivi di Stato, ai sensi della legge 19 luglio 1959, n. 550, lire 6.000.000.
Storico versioni
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