Art. 10
LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24
In vigore dal 15 mar 1974
Ai sensi dell' della legge 22 giugno 1954, n. 385, la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare è stabilita, per lo anno finanziario 1974, in lire 16.000.000.
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