Art. 8

LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

In vigore dal 15 mar 1974
Ai sensi dell' della legge 16 settembre 1960, numero 1014, l'ammontare del contributo dello Stato nelle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei comuni e delle province, è stabilito, per lo anno finanziario 1974, in lire 90.000.000.000.
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