Art. 11
LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24
In vigore dal 15 mar 1974
Per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle province, ai comuni ed ai consorzi di bonifica, ai sensi degli della legge 21 luglio 1960, n. 739, è autorizzato il limite di impegno di lire 86.667.000 per l'anno finanziario 1974.
Le annualità occorrenti per l'ammortamento dei mutui di cui al precedente comma saranno stanziate al capitolo n. 3045 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a partire dall'anno 1974 e fino al 2003.
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