Art. 16

LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

In vigore dal 15 mar 1974
Il contributo a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, calcolato ai sensi dell', lettera a), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall' della legge 21 aprile 1962, n. 181 e dall' della legge 9 aprile 1971, n. 167, resta determinato, per l'anno finanziario 1974 - dedotto l'importo indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, concernente trasferimento alle regioni a statuto ordinario di funzioni amministrative statali e la somma prevista dall'articolo 6-quater del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36 - in lire 359 miliardi 149 milioni 637 mila.
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