Art. 18

LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

In vigore dal 15 mar 1974
Per l'anno finanziario 1974, le somme dovute dalle singole amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi degli della legge 25 aprile 1961, n. 355, nonchè per la graduale regolazione di partite pregresse, restano stabilite nel complessivo importo di lire 53.500.000.000 e sono poste a carico del Ministero del tesoro. Di detto importo lire 52.000.000.000 sono destinate per i fini di cui ai citati della legge 25 aprile 1961, n. 355, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171, e lire 1.500.000.000 alla graduale regolazione di partite pregresse.
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LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24 (Art. 18 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1974.) — Testo vigente | Portale Normativo