Art. 18 · LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

Art. 18

LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

In vigore dal 15 mar 1974
Per l'anno finanziario 1974, le somme dovute dalle singole amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi degli della legge 25 aprile 1961, n. 355, nonchè per la graduale regolazione di partite pregresse, restano stabilite nel complessivo importo di lire 53.500.000.000 e sono poste a carico del Ministero del tesoro. Di detto importo lire 52.000.000.000 sono destinate per i fini di cui ai citati della legge 25 aprile 1961, n. 355, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171, e lire 1.500.000.000 alla graduale regolazione di partite pregresse.
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