Art. 21

LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

In vigore dal 15 mar 1974
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974, del fondo iscritto al capitolo n. 2398 del medesimo stato di previsione per le spese inerenti all'organizzazione e al funzionamento dei commissariati del Governo presso le regioni a statuto ordinario e per quelle relative alle commissioni di controllo.
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