Art. 24

LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

In vigore dal 15 mar 1974
Il Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere: a) alla ripartizione del fondo di lire 12 miliardi 390 milioni iscritto al capitolo n. 3442 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 in applicazione dell' della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall' della legge medesima; b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri dicasteri, per l'applicazione dello ultimo comma dell' della legge citata. In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma precedente è data facoltà al Ministro per il tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.
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LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24 (Art. 24 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1974.) — Testo vigente | Portale Normativo