Art. 25

LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

In vigore dal 15 mar 1974
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi iscritti ai capitoli numeri 2426, 3210, 3481, 3524, 3525, 3528, 5370 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo anno finanziario 1974. Il Ministro per il tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al comma precedente.
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