Art. 22

LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

In vigore dal 15 mar 1974
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1974, del fondo iscritto al capitolo n. 2399 del medesimo stato di previsioni per le spese inerenti al funzionamento dei tribunali amministrativi regionali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-02-23;24#art-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24 (Art. 22 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1974.) — Testo vigente | Portale Normativo