Art. 22
LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24
In vigore dal 15 mar 1974
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1974, del fondo iscritto al capitolo n. 2399 del medesimo stato di previsioni per le spese inerenti al funzionamento dei tribunali amministrativi regionali.
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