Art. 9
LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24
In vigore dal 15 mar 1974
Ai sensi dell', lettera a) della legge 19 luglio 1971, n. 565, il contributo dello Stato a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (ONAIRC) è stabilito, per l'anno finanziario 1974, in lire 2.700.000.000.
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