Art. 10 · LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

Art. 10

LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

In vigore dal 15 mar 1974
Ai sensi dell' della legge 22 giugno 1954, n. 385, la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare è stabilita, per lo anno finanziario 1974, in lire 16.000.000.
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