Art. 82

LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

In vigore dal 15 mar 1974
È stabilito, per l'anno finanziario 1974, il limite di impegno di lire 4.000.000.000 per gli adempimenti previsti dall' della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per la concessione di contributi nel pagamento di interessi sui mutui contratti per iniziative da realizzare su aree in concessione.
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