Art. 87
LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24
In vigore dal 15 mar 1974
Alle spese di cui al capitolo 149 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade si applicano, per l'anno 1974, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dello del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.
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