Art. 89

LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

In vigore dal 15 mar 1974
È stabilito, per l'anno finanziario 1974, in relazione alla deliberazione del CIPE del 28 gennaio 1971, il limite d'impegno di lire 4.125.000.000 per la concessione di contributi nelle spese per la costruzione della linea e per la provvista del materiale rotabile e di esercizio di ferrovie metropolitane, ai sensi della legge 29 dicembre 1969, n. 1042.
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LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24 (Art. 89 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1974.) — Testo vigente | Portale Normativo