Art. 36

LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

In vigore dal 15 mar 1974
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a dare attuazione alla decisione del Consiglio delle Comunità europee 22 marzo 1971, n. 71/143/CEE relativa all'istituzione di un meccanismo di concorso finanziario a medio termine, ed a tal fine ad effettuare nell'anno 1974, in una o più volte, operazioni finanziarie per l'acquisizione di un netto ricavo corrispondente all'ammontare del concorso dell'Italia, mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito. Si applicano le norme di cui allo del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034. Il Ministro per il tesoro è altresì autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24 (Art. 36 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1974.) — Testo vigente | Portale Normativo