Art. 40
LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24
In vigore dal 15 mar 1974
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, anche in appositi capitoli da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1974, del fondo iscritto al capitolo 1701 del medesimo stato di previsione per le spese inerenti all'attuazione della riforma tributaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1974-02-23;24#art-40