Art. 41
LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24
In vigore dal 15 mar 1974
Ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 651, la somma da assegnare al fondo speciale per il graduale e proporzionale risanamento dei bilanci dei comuni e delle province che non sono in pareggio economico sarà stabilita, per l'anno finanziario 1974, al momento in cui i relativi disavanzi saranno noti e sarà iscritta mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.
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