Art. 42
LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24
In vigore dal 15 mar 1974
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a variazioni compensative tra i capitoli numeri 1802, 1803, 1804, 1805, 1807, 1810, 1811, 1812, 1813 e 1814 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1974, concernenti somme da attribuire ai comuni, alle province e a talune regioni in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni.
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