Art. 38
LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24
In vigore dal 15 mar 1974
La composizione della razione viveri per gli allievi del Corpo della guardia di finanza e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per i militari del Corpo medesimo in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1974, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.
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