Art. 32

LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

In vigore dal 15 mar 1974
Per gli effetti di cui all' del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
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