Art. 71

LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

In vigore dal 15 mar 1974
Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, nonchè il pagamento delle spese del Fondo medesimo, per l'anno finanziario 1974, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (Appendice n. 2). Per gli effetti di cui all' del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate "spese obbligatorie e di ordine" del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nello elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.
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