Art. 67

LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

In vigore dal 15 mar 1974
Lo stanziamento di cui all' della legge 2 dicembre 1969, n. 968, occorrente per provvedere, nei casi di calamità pubbliche, alle momentanee deficienze di fondi presso le scuole centrali antincendi e i comandi provinciali dei vigili del fuoco rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, è fissato, per l'anno finanziario 1974, in lire 200.000.000.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-02-23;24#art-67

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24 (Art. 67 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1974.) — Testo vigente | Portale Normativo