Art. 67 · LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

Art. 67

LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

In vigore dal 15 mar 1974
Lo stanziamento di cui all' della legge 2 dicembre 1969, n. 968, occorrente per provvedere, nei casi di calamità pubbliche, alle momentanee deficienze di fondi presso le scuole centrali antincendi e i comandi provinciali dei vigili del fuoco rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, è fissato, per l'anno finanziario 1974, in lire 200.000.000.
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