Art. 68

LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

In vigore dal 15 mar 1974
La composizione della razione viveri in natura per gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per gli agenti del Corpo medesimo, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1974, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.
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LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24 (Art. 68 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1974.) — Testo vigente | Portale Normativo