Art. 60
LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24
In vigore dal 15 mar 1974
Lo stanziamento destinato alle università e agli istituti di istruzione universitaria, agli osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici e agli istituti scientifici speciali per l'acquisto o il noleggio di attrezzature didattiche e scientifiche, ivi comprese le dotazioni librarie degli istituti e delle biblioteche di facoltà e per il loro funzionamento, è stabilito, per l'anno finanziario 1974, in lire 11.500.000.000.
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