Art. 55
LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24
In vigore dal 15 mar 1974
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro per gli affari esteri, dal capitolo n. 1741 ai capitoli n. 1531 e n. 1743 i fondi occorrenti per l'attuazione della legge 17 luglio 1970, n. 569, riguardante modifiche delle norme concernenti il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari.
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