Art. 54
LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24
In vigore dal 15 mar 1974
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per gli affari esteri, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli n. 1743 e n. 2303, concernenti, rispettivamente, l'indennità al personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria e gli assegni di sede al personale in servizio nelle istituzioni culturali e scolastiche all'estero.
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