Art. 48

LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

In vigore dal 15 mar 1974
È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1974, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella numero 5).
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LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24 (Art. 48 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1974.) — Testo vigente | Portale Normativo