Convenzione

Art. 45

In vigore dal 20 apr 1974
L'esecuzione delle commissioni rogatorie non darà luogo, nei confronti dello Stato richiedente, al rimborso di alcuna spesa eccettuati gli onorari di esperti.
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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;87#art-c-45

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Art. 45 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e il Libano relativa all'assistenza giudiziaria reciproca in materia civile, commerciale e penale, alla esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all'estradizione, conclusa a Beirut il 10 luglio 1970. — Testo vigente | Portale Normativo