Convenzione
Art. 45
In vigore dal 20 apr 1974
L'esecuzione delle commissioni rogatorie non darà luogo, nei confronti dello Stato richiedente, al rimborso di alcuna spesa eccettuati gli onorari di esperti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-02-12;87#art-c-45