Convenzione

Art. 40

In vigore dal 20 apr 1974
In materia civile, commerciale o penale le commissioni rogatorie sono eseguite sul territorio di ciascuna delle alte Parti contraenti dalle autorità giudiziarie e trasmesse per via diplomatica normale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-02-12;87#art-c-40

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo