Convenzione
Art. 40
13 / 47In vigore dal 20 apr 1974
In materia civile, commerciale o penale le commissioni rogatorie sono eseguite sul territorio di ciascuna delle alte Parti contraenti dalle autorità giudiziarie e trasmesse per via diplomatica normale.
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Prourn:nir:stato:legge:1974-02-12;87#art-c-40