Convenzione

Art. 42

In vigore dal 20 apr 1974
Le persone di cui è richiesta la testimonianza sono convocate nelle forme previste dalla legislazione dello Stato richiesto; in caso di mancata comparizione l'autorità richiesta è tenuta a prendere tutte le misure di coercizione previste della sua legge.
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Art. 42 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e il Libano relativa all'assistenza giudiziaria reciproca in materia civile, commerciale e penale, alla esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all'estradizione, conclusa a Beirut il 10 luglio 1970. — Testo vigente | Portale Normativo