Convenzione
Art. 42
In vigore dal 20 apr 1974
Le persone di cui è richiesta la testimonianza sono convocate nelle forme previste dalla legislazione dello Stato richiesto; in caso di mancata comparizione l'autorità richiesta è tenuta a prendere tutte le misure di coercizione previste della sua legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-02-12;87#art-c-42