Convenzione

Art. 42

In vigore dal 20 apr 1974
Le persone di cui è richiesta la testimonianza sono convocate nelle forme previste dalla legislazione dello Stato richiesto; in caso di mancata comparizione l'autorità richiesta è tenuta a prendere tutte le misure di coercizione previste della sua legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-02-12;87#art-c-42

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo