Convenzione

Art. 43

In vigore dal 20 apr 1974
L'autorità giudiziaria che procede all'esecuzione delle commissioni rogatorie applicherà le proprie leggi per ciò che concerne la forma da osservare.
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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;87#art-c-43

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Art. 43 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e il Libano relativa all'assistenza giudiziaria reciproca in materia civile, commerciale e penale, alla esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all'estradizione, conclusa a Beirut il 10 luglio 1970. — Testo vigente | Portale Normativo