Convenzione
Art. 43
16 / 47In vigore dal 20 apr 1974
L'autorità giudiziaria che procede all'esecuzione delle commissioni rogatorie applicherà le proprie leggi per ciò che concerne la forma da osservare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-02-12;87#art-c-43