Art. 1
In vigore dal 20 apr 1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
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Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica libanese relativa all'assistenza giudiziaria reciproca in materia civile, commerciale e penale ed all'esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all'estradizione, conclusa a Beirut il 10 luglio 1970.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-02-12;87#art-rd-1