Art. 2

In vigore dal 20 apr 1974
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all' della convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 12 febbraio 1974 LEONE RUMOR - MORO - TAVIANI - ZAGARI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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