Convenzione›Sez. seconda
Art. 23
Procedura relativa alle riserve
In vigore dal 15 mag 1974
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Procedura relativa alle riserve
1. La riserva, l'accettazione esplicita di una riserva e l'obiezione ad una riserva devono essere formulate per iscritto e comunicate agli Stati contraenti e agli altri Stati che sono qualificati per diventare parti del trattato.
2. Una riserva che al momento della firma del trattato venga formulata con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, deve essere confermata formalmente dallo Stato che ne è l'autore, quando esso esprime il proprio consenso ad essere vincolato dal trattato. In tal caso, si ritiene che la riserva sia stata fatta alla data in cui è stata confermata.
3. Non occorre che siano confermate le accettazioni chiaramente espresse di una riserva o di una obiezione ad una riserva che siano anteriori alla conferma di quest'ultima.
4. Il ritiro di una riserva o di una obiezione ad una riserva deve essere formulato per iscritto.
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Prourn:nir:stato:legge:1974-02-12;112#art-c-23