Convenzione›Sez. seconda
Art. 28
Irretroattività dei trattati
In vigore dal 15 mag 1974
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Irretroattività dei trattati
Salvo che una diversa intenzione non risulti dal trattato o non sia altrimenti accertata, le disposizioni di un trattato non vincolano una parte per quanto riguarda un atto o un fatto anteriore alla data di entrata in vigore del trattato stesso nei confronti di tale parte o una situazione che avesse cessato di esistere a tale data.
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Prourn:nir:stato:legge:1974-02-12;112#art-c-28