ConvenzioneSez. seconda

Art. 28

Irretroattività dei trattati

In vigore dal 15 mag 1974
. Irretroattività dei trattati Salvo che una diversa intenzione non risulti dal trattato o non sia altrimenti accertata, le disposizioni di un trattato non vincolano una parte per quanto riguarda un atto o un fatto anteriore alla data di entrata in vigore del trattato stesso nei confronti di tale parte o una situazione che avesse cessato di esistere a tale data.
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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;112#art-c-28

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