Convenzione›Sez. terza
Art. 25
Applicazione a titolo provvisorio
In vigore dal 15 mag 1974
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Applicazione a titolo provvisorio
1. Un trattato o una parte di esso vengono applicati a titolo provvisorio in attesa della sua effettiva entrata in vigore:
a) quando il trattato stesso così dispone; o,
b) quando gli Stati che hanno partecipato ai negoziati avevano in qualche altro modo così convenuto.
2. A meno che il trattato non disponga altrimenti o gli Stati che hanno partecipato ai negoziati non abbiano convenuto altrimenti, l'applicazione a titolo provvisorio di un trattato o di una parte di esso nei confronti di uno Stato viene a cessare qualora tale Stato notifichi agli altri Stati fra i quali il trattato è applicato provvisoriamente, l'intenzione di non volerne diventare parte.
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Prourn:nir:stato:legge:1974-02-12;112#art-c-25