Convenzione›Sez. seconda
Art. 22
Ritiro delle riserve e delle obiezioni alle riserve
In vigore dal 15 mag 1974
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Ritiro delle riserve e delle obiezioni alle riserve
1. A meno che il trattato non disponga altrimenti, una riserva può essere ritirata in ogni momento senza che il consenso dello Stato che ha accettato la riserva sia necessario per il suo ritiro.
2. A meno che il trattato non disponga altrimenti, una obiezione ad una riserva può essere ritirata in ogni momento.
3. A meno che il trattato non preveda altrimenti o che non sia altrimenti convenuto:
a) il ritiro di una riserva non ha efficacia nei confronti di un altro Stato contraente che a partire dal momento in cui tale Stato ne ha ricevuto notifica;
b) il ritiro di un'obiezione ad una riserva ha efficacia soltanto a partire dal momento in cui lo Stato che ha formulato la riserva ha ricevuto notifica di detto ritiro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-02-12;112#art-c-22