Convenzione›Sez. seconda
Art. 19
Formulazione delle riserve
In vigore dal 15 mag 1974
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Formulazione delle riserve
Uno Stato, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione di un trattato o al momento dell'adesione, può formulare una riserva, a meno che:
a) la riserva non sia vietata dal trattato;
b) il trattato disponga che si possono fare solo determinate
riserve, tra le quali non figura la riserva in questione; o
c) in casi diversi da quelli previsti ai commi a) e b), la riserva sia incompatibile con l'oggetto e lo scopo del trattato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-02-12;112#art-c-19