Convenzione›Parte II
Art. 16
Scambio o deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione
In vigore dal 15 mag 1974
.
Scambio o deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione
A meno che il trattato non disponga altrimenti, gli strumenti di ratifica, di accettazione, d'approvazione o di adesione accertano il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato al momento:
a) del loro scambio tra gli Stati contraenti;
b) del loro deposito presso il depositario; o
c) della loro notifica agli Stati contraenti o al depositario, se così è stato convenuto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1974-02-12;112#art-c-16