Art. 16 · Scambio o deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione
ConvenzioneParte II

Art. 16

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Scambio o deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione

In vigore dal 15 mag 1974
. Scambio o deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione A meno che il trattato non disponga altrimenti, gli strumenti di ratifica, di accettazione, d'approvazione o di adesione accertano il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato al momento: a) del loro scambio tra gli Stati contraenti; b) del loro deposito presso il depositario; o c) della loro notifica agli Stati contraenti o al depositario, se così è stato convenuto.
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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;112#art-c-16