ConvenzioneParte II

Art. 18

Obbligo a non privare un trattato del suo oggetto e del suo scopo prima della sua entrata in vigore

In vigore dal 15 mag 1974
. Obbligo a non privare un trattato del suo oggetto e del suo scopo prima della sua entrata in vigore Uno Stato deve astenersi dal compiere atti che sarebbero suscettibili di privare un trattato del suo oggetto e del suo scopo: a) quando ha firmato il trattato o scambiato gli strumenti costituenti il trattato, con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, finché non ha manifestato la propria intenzione di non divenire parte del trattato; o b) quando ha espresso il proprio consenso ad essere vincolato da un trattato, nel periodo che precede l'entrata in vigore del trattato e a condizione che questa non sia indebitamente ritardata.
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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;112#art-c-18

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