Art. 19 · Formulazione delle riserve
ConvenzioneSez. seconda

Art. 19

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Formulazione delle riserve

In vigore dal 15 mag 1974
. Formulazione delle riserve Uno Stato, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione di un trattato o al momento dell'adesione, può formulare una riserva, a meno che: a) la riserva non sia vietata dal trattato; b) il trattato disponga che si possono fare solo determinate riserve, tra le quali non figura la riserva in questione; o c) in casi diversi da quelli previsti ai commi a) e b), la riserva sia incompatibile con l'oggetto e lo scopo del trattato.
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